Novità normative: DPR n.120/2017 - gestione delle terre e rocce da scavo
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
Il percorso per la certificazione dei materiali da scavo era iniziato nella Regione Veneto già con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2424 del 08 agosto 2008 “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Il nuovo decreto in materia di terre e rocce da scavo mette ordine nella materia a livello nazionale.
Le finalità del regolamento, in attuazione delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE è quella di riordinare e semplificare la disciplina che governa la gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando i necessari livelli di tutela ambientale e sanitaria.
A questo scopo sono state introdotte nuove definizioni e nuovi criteri di esclusione dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti.
Il D.Lgs. n.152/2006 stabiliva all'Art.183 c.1 lett. a) la definizione di rifiuto: "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi".
Tuttavia, nel caso di terre e rocce che soddisfano i requisiti per la definizione di sottoprodotto, definiti dall'Art.184-bis della succitata normativa, non si parla più di rifiuto ma di sottoprodotto con tutte le conseguenze a livello operativo e di gestione pratica del materiale.
I contenuti del nuovo D.P.R. rispondono alle esigenze di progettisti ed operatori che si trovano nella necessità di mobilitare materiali provenienti da scavi fornendo:
le definizioni di base, come ad esempio: suolo , terre e rocce da scavo.
novità sulla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica
definizione di cantiere di grandi dimensioni e di piccole dimensioni
i requisiti di qualità ambientale, nell'allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art.4)
metodologia di quantificazione dei materiali di riporto - allegato 10 -
modulistica specifica
tempi di presentazione della modulistica agli enti competenti
Qui il testo integrale della norma.
In un quadro legislativo così articolato la figura del geologo diventa di fondamentale importanza per il team di progettazione, affiancandolo nella fase di definizione dei materiali presenti nel sottosuolo, nella loro caratterizzazione chimico fisica e nelle procedure di definizione della destinazione finale dei materiali.